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Responsabilità del maestro e della scuola di sci nella scelta della pista in funzione delle capacità degli allievi La scuola di sci (e in particolare il maestro) sono obbligati ad adoperarsi, per quanto possibile, perché durante le lezioni non si verifichino danni agli allievi, a cominciare dalla scelta della pista, che deve essere adeguata alle conoscenze e abilità degli allievi. Durante le lezioni è richiesta inoltre particolare attenzione da parte del maestro di sci, che deve impartire tutte le raccomandazioni del caso prima di consentire che gli allievi inizino a sciare e questi ultimi devono essere raggruppati in modo omogeneo e in numero tale da consentire interventi di emergenza. (Nella fattispecie, durante una lezione di sci per principianti, il maestro aveva consentito che alcuni allievi, tra cui il minore offeso, procedessero da soli, non avendo la dimestichezza e l’abilità per farlo. Il minore, perso il controllo degli sci e per evitare di collidere con altri sciatori presenti sulla pista, andava a finire contro un albero posto alla fine della pista, procurandosi fratture multiple a polso e mandibola. Le lesioni provocate dall’urto contro l’albero non rientrano tra i normali e prevedibili rischi che vengono accettati in occasione dell’iscrizione ad un corso d’istruzione per l’uso degli sci, perché non sono una conseguenza di una normale caduta. La scuola di sci ed il maestro erano tenuti a provare di aver agito con diligenza nell’adempimento dei loro obblighi; in difetto di tale prova o dell’impossibilità di adempiere con diligenza per fatti ad essi non imputabili, la responsabilità contrattuale deriva dall’art. 1218. Massima fornita dall'avv. Lorenzo Sommo
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