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Infortunio maestro di sci-collisione con altro sciatore-contratti assicurativi Tribunale di Aosta, sez. civile, 22 novembre 2021 n. 343 (Dott. De Paola) In tema di assicurazione contro i danni l’indennizzo assicurativo ed il risarcimento del danno assolvono alla medesima funzione ripristinatoria in favore del danneggiato, con la conseguenza che – una volta ottenuto l’indennizzo – il danno non è più giuridicamente esistente fino all’ammontare dell’indennizzo medesimo. Pertanto lo scoperto e la franchigia previsti dalla polizza del convenuto (attivata in conseguenza del sinistro de quo) e non coperti dall’indennizzo assicurativo, sono da riconoscere in favore dell’attrice posto che i medesimi non possono andare a detrimento del danneggiato che ha diritto di vedersi ristorare dal danneggiante quantomeno l’importo escluso dall’indennizzo assicurativo a titolo di scoperto e di franchigia. In applicazione di tale principio il Tribunale ha riconosciuto in favore della maestra di sci investita dal convenuto durante una lezione di sci gli importi non coperti dall’indennizzo assicurativo già percepito dalla medesima, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Massima a cura dell’Avv. Matteo Renzulli
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