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Infortunio snowpark-personalizzazione danno-rivalutazione danno Tribunale di Aosta, sez. civile, 8 agosto 2022, n. 261 (Dott. Fadda) Il contratto di “ski-pass” – che consente allo sciatore l’accesso, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito – presenta i caratteri propri di un contratto atipico nella misura in cui il gestore dell’impianto assume anche, come di regola, il ruolo di gestore delle piste servite dall’impianto di risalita, con derivante obbligo a suo carico della manutenzione in sicurezza della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento, sempre che l’evento dannoso sia eziologicamente dipendente dalla suddetta violazione e non, invece, ascrivibile al caso fortuito riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale (fattispecie in cui il gestore della pista – snow park - ha omesso di verificare l’altezza di un palo di sostegno di una rete di protezione che sbucava solo di un metro dal suolo innevato e che ha causato il ribaltamento del gommone, fornito dal medesimo gestore, su cui viaggiava l’attore). Tribunale di Aosta, sez. civile, 8 agosto 2022, n. 261 (Dott. Fadda) Le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano risultano quelle statisticamente più collaudate, e pertanto le più idonee ad essere assunte quale criterio generale per una valutazione che, con l’apporto dei necessari ed opportuni correttivi ai fini della c.d. personalizzazione del ristoro, consenta di pervenire alla relativa determinazione in termini maggiormente congrui, sia sul piano dell’effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione sul territorio nazionale. Tribunale di Aosta, sez. civile, 8 agosto 2022, n. 261 (Dott. Fadda) Gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell’illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In applicazione di tale criterio, ed essendosi fatta applicazione delle tabelle del 2021, la somma riconosciuta deve essere devalutata dall’1.03.21 all’1.02.20 (data della consumazione dell’illecito) e sulla cifra così ottenuta, via via rivalutata anno per anno sulla base degli indici ISTAT dall’1.02.20 fino alla data della sentenza, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale. Massime a cura dell’Avv. Matteo Renzulli
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