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Personalizzazione del danno-Diritto regresso dell'assicuratore-Ambito di giurisdizione Tribunale di Aosta, sez. civile, 19 maggio 2022, n. 167 (Dott. De Paola) In caso di particolare “dannosità” dell’evento (sinistro sugli sci) che ha causato l’impedimento alla pratica di alcuni sport, sussistono elementi peculiari che connotano in maniera irripetibile la singolare esperienza di vita individuale e che sono tali da giustificare un ulteriore aumento a titolo di “personalizzazione” del danno non patrimoniale (nella fattispecie è stato riconosciuto in favore della danneggiata un incremento del 10% per il valore dell’indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta ed un incremento del 10% per il danno non patrimoniale connesso ai postumi permanenti nella misura riscontrata del 5,5%). Tribunale di Aosta, sez. civile, 19 maggio 2022, n. 167 (Dott. De Paola) La domanda a titolo di regresso da parte dell’ente assicuratore estero appartenente ad uno Stato membro dell’Unione Europea è accoglibile ai sensi del Reg. CEE n. 1408/1971 ripreso nell’art. 85 Reg. UE n. 883/2004, il quale stabilisce che quando l’istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno, tale surrogazione è riconosciuta in ogni Stato membro dell’Unione Europea. Inoltre mentre il diritto applicabile per definire la responsabilità è il diritto del luogo dove è accaduto il sinistro (nel caso di specie l’Italia), la portata e l’ambito del diritto di regresso dell’assicuratore vengono regolate dal diritto che si applica alla sua attività, quindi, nella fattispecie in esame, dal diritto tedesco. Massime fornite dall'avv. Matteo Renzulli
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