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Responsabilità del gestore degli impianti della manutenzione della pista La responsabilità del gestore delle piste da sci è prevista dagli artt. 3, 7 e 4 della legge n. 363/03. Il gestore deve essere ritenuto custode della pista e ne è oggettivamente responsabile per i danni ricollegabili alla presenza di ostacoli. Ha inoltre l’obbligo giuridico di impedire il verificarsi di eventi lesivi. Un recente orientamento della Suprema Corte (sent. 6.2.2007 n. 2563) ha affermato la natura contrattuale della responsabilità, anche con riguardo ad eventi dannosi verificatisi nella fase di discesa e non solo a quella di trasporto mediante gli impianti di risalita. (Nella fattispecie una sciatrice, nel percorrere un tratto in discesa consistente in un passaggio largo circa 4 metri e lungo 20, a causa della presenza di sassi, ramoscelli di albero e ghiaccio, cadeva rovinosamente riportando danni permanenti. I gestori delle piste hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo, che qui mancavano. La pista non era certamente in buone condizioni di manutenzione e avrebbe dovuto essere chiusa. Va pertanto affermata la responsabilità delle funivie per l’incidente subito dalla sciatrice.) Massima fornita dall'avv. Lorenzo Sommo
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