Sussiste la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. in capo al gestore di un parco avventura che ponga in essere una situazione di oggettivo pericolo per l’incolumità degli utenti, che avrebbe potuto essere ovviata mediante l’adozione di normali precauzioni dettate dalle comuni regole di diligenza e di prudenza.
Massima fornita dall'Avv. Federico Barzagli