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Contratto atipico di ski-pass – Caduta sciatore su pista ghiacciata – Responsabilità gestore pista per difetto di manutenzione - Insussistenza

Nell’ambito del contratto atipico di ski-pass e della responsabilità per i danni da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., il potere di controllo, e conseguentemente la responsabilità del gestore, non può ritenersi esteso alle situazioni di rischio naturale esterno normalmente esistenti, ossia a quelle a cui lo sciatore accetta di esporsi nel momento in cui decide di praticare un’attività sportiva peculiare quale quella sciistica, sicché non potrà ritenersi esigibile, sia sotto il profilo del corretto adempimento, sia dell’oggetto del potere di signoria da parte del custode, l’eliminazione dei rischi naturali c.d. tipici, quali la presenza di zone alberate ai fianchi del tracciato, la mutevolezza del pendio, la presenza di tratti nevosi di differente consistenza, ecc., essendo sufficiente la segnalazione nel caso di non immediata percepibilità.

Massima fornita dall'Avv. Federico Barzagli

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