L'omologazione di una pista da sci compiuta dalla Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) per accertarne, attraverso un proprio tecnico, la conformità alla regolamentazione tecnica dalla stessa dettata per le gare di sci, è direttamente imputabile al Coni, al quale sono istituzionalmente demandate le funzioni di regolamentazione, controllo e coordinamento, ai sensi dell'art. 3 l. 16 febbraio 1942 n. 426, delle varie attività sportive che si svolgono in Italia, e che esso esercita attraverso le Federazioni Nazionali, non rientrando, invece, nella autonomia tecnica ed organizzativa di ciascuna Federazione in riferimento ad una singola gara. Ne consegue che il rilascio del relativo certificato di omologazione nazionale da parte della F.I.S.I., in contrasto con le norme regolamentari di sicurezza e in assenza di prescrizioni atte ad eliminare situazioni di pericolo, rende responsabile direttamente il Coni per i danni riportati da un concorrente a gara tenutasi sulla pista omologata, a seguito di incidente verificatosi a causa delle anzidette carenze della disciplina di tutela.