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Responsabilità contrattuale scuola di sci – Onere probatorio a carico del debitore

Nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da autolesione trova applicazione il regime introdotto dall'art. 1218 c.c. Spetta, pertanto, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, o per l'adempimento provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; mentre il debitore convenuto deve provare il fatto estintivo della pretesa altrui, costituito dall'avvenuto adempimento (nella specie, relativa ad un infortunio occorso ad una bambina iscritta ad una scuola sci, la Corte ha stabilito che spetta alla scuola l'onere di dimostrare che l'infortunio riportato dalla bambina durante una lezione sia scaturito da un fatto non imputabile alla scuola stessa).



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