Dettaglio documento

Responsabilità gestore impianti di risalita – Dispositivi elettronici – Rigetto

Non sussiste responsabilità alcuna dell’ente gestore degli impianti di risalita per i danni occorsi durante la fase di posizionamento sui seggiolini, essendo questi ultimi controllati elettronicamente e, nel caso di specie, risultati perfettamente funzionanti. ( Nella fattispecie una sciatrice lamentava che le lesioni da lei subite durante la fase di posizionamento sul seggiolino, fase controllata elettronicamente per la presenza di un tapis roulant che diminuisce il differenziale di velocità tra lo sciatore – che non rimane fermo – e quella a cui viaggia il seggiolino, fosse dovuta ad un difetto di sincronizzazione dei meccanismi. Tale difetto è stato escluso dalla CTU disposta dal giudice, il quale ha pertanto rigettato la domanda attorea). Massima fornita dall'Avv. Lorenzo Sommo

Nessun documento associato

indietro nuova ricerca