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Responsabilità Gestore impianti di risalita – gara amatoriale

Nel caso di danno occorso ad uno sciatore durante una gara sciistica è responsabile, ai sensi dell’art. 2043 c.c., la società che ha organizzato l’evento qualora la stessa non abbia adottato quelle minime misure precauzionali necessarie all’espletamento in sicurezza della gara. Rientra, infatti, nel rischio tipico ed ordinario lo sbandamento incontrollato durante la fase di discesa di una pista da sci, per limitare il quale si rende necessaria la predisposizione di accorgimenti e/o protezioni tali da riportarlo nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva. (Nella fattispecie il giudice ha disposto il risarcimento del danno a favore di uno sciatore che durante una gara di sci, organizzata dalla società di gestione degli impianti di risalita, cadendo aveva urtato violentemente contro un tavolino ed una barella disposti ad una distanza ridotta rispetto alla delimitazione della pista, considerando tale circostanza rilevante ai sensi dell’art. 2043 c.c. per aver esposto lo sciatore a rischi maggiori rispetto a quelli normalmente insiti nella pratica dello sci). Massima fornita dall'Avv. Lorenzo Sommo

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